Descrizione
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 30/04/2024 è stato approvato il nuovo Protocollo operativo - allegato alla presente pagina - per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite aggiornato ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.
L’istituto del whistleblowing disciplina le modalità di protezione delle persone (c.d. whistleblowers) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il “segnalante” è tenuto a indicare tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
a) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
b) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
c) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Comune di Pioltello o ad altro Ente Pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del Comune;
- altro (specificare)
d) descrizione del fatto;
e) autore/i del fatto;
f) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
Ambito soggettivo - chi è tutelato in caso di segnalazione
Sono tutelati in caso di segnalazione:
- i dipendenti del Comune di Pioltello;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa all’ interno della amministrazione comunale;
- i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune;
- i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività all’interno dell’amministrazione;
- coloro che ancora non lavorano per il Comune, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o i collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Comune.
Si evidenzia che la nuova disciplina ha esteso l’ambito di applicazione delle misure di protezione a soggetti diversi dalla persona segnalante (art. 3, comma 5 d.lgs. 24/2023). Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei cosiddetti facilitatori, ovvero di coloro i quali, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione.
L’identità del segnalante è nota esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Ambito oggettivo - che cosa segnalare
La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni costituenti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, posti in essere in violazione di disposizioni nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, così come tipizzate all’art. 2 del D. Lgs. 24/2023.
Tra queste, in particolare, rilevano:
- le condotte riconducibili in astratto a reati contro la pubblica amministrazione ai sensi del Libro II Titolo II del Codice penale (a mero titolo esemplificativo, concussione di cui all’art. 317, corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p., corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 c.p.);
- le condotte in cui si riscontri un abuso a fini di vantaggio personale delle funzioni o delle mansioni svolte (ad esempio: violazione delle regole del Codice di comportamento, dei doveri di riservatezza, dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, del segreto d’ufficio).
Sono situazioni che il segnalante ha conosciuto “in ragione del rapporto di lavoro”, da intendersi in senso lato e quindi anche non relative all’ufficio di appartenenza.
Non sono invece riconducibili all’ambito di applicazione della legge sulla tutela del whistleblower:
- richieste, reclami, rimostranze relative al proprio rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento all’Ufficio Personale o, per quanto di competenza, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- meri sospetti o voci. Non è necessario avere piena certezza dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati ma, a tutela dei terzi citati e del buon andamento della pubblica amministrazione, devono esserci elementi circostanziati, in base ai quali il segnalante ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso ampio sopraesposto.
Inoltre, possono essere incluse tutte le condotte illecite riferite a comportamenti che danneggiano o possono danneggiare l’interesse pubblico o l’immagine della pubblica amministrazione.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, una rivendicazione o una richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
In tal caso è necessario che il segnalante indichi l’eventuale sussistenza di un proprio interesse privato collegato alla segnalazione.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie evidentemente prive di fondamento e non attendibili e le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.
Resta ferma la disciplina relativa all’obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. e dell’art. 331 c.p.p.
- tramite la procedura informatica accedendo al seguente link: https://comunedipioltello.whistleblowing.it/#/, segnalazioni di condotte illecite, per i dipendenti e i collaboratori del Comune di Pioltello che hanno accesso alla intranet comunale.
Tale canale è da preferire in quanto maggiormente idoneo a garantire le tutele del segnalante.
L’applicativo, appositamente predisposto a garanzia del dipendente/segnalante/whistleblower, genera al primo accesso un codice (cifratura dell’identità) e “anonimizza” l’identità del segnalante; tale codice, difatti, è noto solo a quest’ultimo. Il RPCT destinatario delle segnalazioni, potrà vedere solo la segnalazione e non il soggetto che l’ha inviata.
b) in forma orale:
Con la segnalazione orale, il segnalante ha la possibilità di presentare la segnalazione anche in forma orale richiedendo un incontro diretto al Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante apposita richiesta alla casella di posta elettronica dedicata, accessibile solo al RPCT all’indirizzo: responsabile.anticorruzione@comune.pioltello.mi.it
In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.
Ricevuta la richiesta di incontro, il RPCT, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il whistleblower entro un termine ragionevole.
Il canale di segnalazione esterna presso l’ANAC
a) assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione;
b) qualora il whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito;
c) ove il whistleblower abbia fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni;
d) allorché il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica
a) allorché il whistleblower abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed una esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge;
b) qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) nell’eventualità in cui il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace.
Qualora il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.
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Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2024, 10:51