Materie del servizio
A chi è rivolto
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte e, quindi, è dovuta dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge 147/2013].
Descrizione
Dal 1° gennaio 2014 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi 639 e seguenti ha disciplinato la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, della legge 147/2013].
Il tributo è quindi dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Le tariffe sono articolate in utenze domestiche (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze) e utenze non domestiche (immobili ad uso diverso da abitativo).
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
Il calcolo della tassa si compone quindi:
- per le utenze domestiche di una Quota Fissa – determinata in base ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati – di una Quota Variabile – determinata in base alla composizione del nucleo familiare (in caso di contribuenti non residenti o residenti ad un altro indirizzo, il numero degli occupanti, per gli immobili a destinazione abitativa e loro pertinenze, è calcolato considerando due occupanti ed in base alla superficie dell’immobile, a norma del vigente Regolamento; per i contribuenti residenti il numero di occupanti viene aggiornato automaticamente in base a quanto presente in Anagrafe);
- per le utenze non domestiche di una quota fissa e di una quota variabile determinate in base: 1) all’attività economica svolta classificata in base ai codici ATECO; 2) ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati.
Le utenze domestiche e non domestiche oltre alla tassa devono corrispondere la quota provinciale (Tefa), pari al 5% dell’imponibile, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
A seguito della delibera n. 386/2023 di Arera, tutte le utenze devono corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2024, oltre alla tassa e alla Tefa, le seguenti componenti perequative (in attuazione delle disposizioni dell’art. 2 della L. 60/2022):
- UR1,a: Componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti: 0,10 euro/utenza;
- UR2,a: Componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: 1,50 euro/utenza;
- dal 1° gennaio 2025 (in attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24), deve essere corrisposta anche la componente perequativa UR3,a, pari a 6 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti.
Il Comune di Pioltello ha adottato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel quale è regolamentata la TARI e sono indicate le modalità di presentazione delle dichiarazioni, delle variazioni, delle cancellazioni, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile alla gestione della tassa.
Contattando l’ufficio TARI è possibile ottenere informazioni per la corretta presentazione della dichiarazione di iscrizione, di variazione o di cessazione, le modalità di pagamento, l’eventuale ravvedimento operoso, le agevolazioni o riduzioni in essere e la corretta compilazione della modulistica da presentare, le eventuali richieste di rimborso o gli avvisi di accertamento ricevuti.
Come fare
Ricevi a casa ogni anno l'avviso di pagamento che riporta la somma dovuta e le istruzioni per pagare.
Cosa serve
Per conoscere la documentazione necessaria da presentare, ti invitiamo a fare riferimento al link presente all'interno della pagina
| Dichiarazione Tassa Rifiuti (Tari) | ||
Cosa si ottiene
La ricevuta di pagamento e l'estinzione dell'obbligo nei confronti del Comune.
Tempi e scadenze
Le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti:
-
1° rata: 30 giugno ;
-
2° rata: 30 dicembre.
È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno .
Per il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento inviato dal Comune.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026, 09:52